Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola.
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.
Non può essere assegnato un cognome come nome.
Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso.
Il bambino prende il Cognome di entrambi, nell’ordine concordato dai genitori, oppure, sempre in accordo fra i genitori può prendere il solo cognome del padre o il solo cognome della madre.
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Sull'atto di nascita del figlio di cittadini stranieri non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori. La cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio e la relativa registrazione in anagrafe.