Descrizione
Beneficiari
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ed aventi un Isee ordinario o corrente non superiore ad euro 35.000.
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”.
Sono beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”.
Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo
Il programma prevede due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi:
A. Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) o concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3): la riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.
Il contributo è di seguito così determinato:
A.1 contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazione di durata tra 6 e 12 mesi;
A.2 contributo pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazioni di durata tra 6 e 12 mesi relative a contratti i cui conduttori, alla data del 01/05/2023, risiedevano anagraficamente o dimoravano abitualmente negli alloggi colpiti dagli eventi calamitosi situati nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023 n. 61;
A.3 contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00: rinegoziazione di durata di oltre 12 e fino a 18 mesi;
A.4 contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00: rinegoziazione di durata di oltre 18 mesi.
B. Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) a concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3): il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700,00.
Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo non superiore ad € 4.000,00.
Domanda di partecipazione
La domanda di contributo deve essere presentata dal locatore in forma di autodichiarazione, utilizzando il modulo predisposto allegato all'avviso (ALLEGATO B) e dovrà essere indirizzata all’Unione dei Comuni Valle del Savio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.unionevallesavio.it, secondo le modalità indicate nell'Avviso.
Informazioni
Per eventuali informazioni sull’Avviso è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Casa dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ai seguenti numeri telefonici:
- 0547 356272
- 0547 356834
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30
oppure inviare una mail all’indirizzo: amministrativocasa@unionevallesavio.it