Imposta di soggiorno

Stemma Bagno di Romagna

ATTENZIONE! Novità anno 2022
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’ art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, il gestore della struttura ricettiva, a regime, deve presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell’imposta.
La dichiarazione cumulativa relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata assieme a quella relativa all’anno d’imposta 2021 (quindi entro il 30/06/2022). Ciò ai sensi dell’art. 25, comma 3-bis del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) così come convertito in L. n. 69/2021, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal ministro dell’Economia e delle Finanze .
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del tributo dovuto.
Con l’approvazione del dm 29 aprile 2022 prende forma sia il modello di dichiarazione annuale previsto dal dl 34/2020 art. 180, relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno, sia la modalità di trasmissione, che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Il decreto prevede tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche.

Il modello dichiarativo apre con una informativa nella quale si legge che la finalità dei dati forniti in fase di accesso all’area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati per consentire l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, per le proprie finalità istituzionali.
I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, ai comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello.
Il Comune competente è titolare del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA.
La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva, nella quale si deve ragionare a trimestri.
Le istruzioni indicano quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. In merito ai versamenti, non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione.
L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006.
La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio. L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.
Il termine ultimo per la presentazione è il 30 GIUGNO 2022 per le annualità 2020 e 2021. La documentazione è reperibile in fondo a questa pagina fra gli allegati o al seguente indirizzo:

https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/


Cos’è?

A far data dal 01 Novembre 2014 è istituita nel Comune di Bagno di Romagna l’IMPOSTA DI SOGGIORNO.
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bagno di Romagna, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Bagno di Romagna, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.

 

A chi si paga e quando?

I soggetti tenuti al pagamento dell’ imposta, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l’importo complessivo dovuto a titolo d’imposta di soggiorno, entro il termine di ciascun soggiorno.
Il gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, cd. D.L. rilancio, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, è RESPONSABILE DEL PAGAMENTO dell’Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ovvero gli ospiti della struttura.
Ciò significa che, qualora l’ospite si rifiuti di versare l’Imposta di Soggiorno, sarà il gestore, in qualità di obbligato, a dover comunque versare il tributo all’Ente , salvo poi potersi rivalere sull’ospite in sede civile.

 

Chi non  paga ?

Non devono pagare i soggetti iscritti nell’anagrafe del Comune di Bagno di Romagna ed i seguenti soggetti esentati da regolamento comunale;
a) i minori fino al compimento di dodici anni. (dall’1/1/2015 i minori di 18 anni);
b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzatidi turisti; l’esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
d) ai soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
e) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento;
f) i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche in strutture sanitarie site nel territorio comunale in day hospital, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
g) il Comune di Bagno di Romagna nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
h) il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc.) o al CorpoNazionale dei Vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio;
i) i partecipanti alle gite scolastiche.

 

Quanto Costa?

TARIFFE DAL 01/02/2020 deliberazione della GC nr 140 del 06/12/2019
Tariffe per persona e per pernottamento (massimo 5 pernottamenti consecutivi):
a) Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence)
CLASSIFICAZIONE 4 stelle € 2,00
b) Tutte le altre strutture alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence) Strutture Ricettive Extralberghiere (esempio: case e appartamenti per vacanze, affittacamere, ecc..…) e Altre Tipologie ricettive (esempio: Bed and Breakfast, agriturismi, ecc.….):
CLASSIFICAZIONE tutte € 1,00

 

Dove riversare gli incassi?

I gestori delle strutture devono versare l’Imposta di Soggiorno alle relative scadenze, tramite bollettino pagoPA 

 

Come si versa

  1. Compilare il modulo online (vedi collegamento sottostante, selezionare “Imposta di soggiorno”)
  2. Inserire nella causale il nome della struttura ed il trimestre di riferimento.
  3. Inserire l’importo da versare
  4. Compilare i dati anagrafici del contribuente debitore

E’ possibile pagare direttamente online: opzione “Paga Ora” (sarà richiesta una carta di credito o un altro strumento di pagamento online);
Oppure è possibile scaricare un avviso di pagamento da utilizzare presso tutti i punti fisici previsti da pagoPA, opzione “Stampa“: Poste, Tabaccai, Punti SISAL, Home Banking, sportelli bancari, sportelli ATM, etc.. Scaricare l’apposito avviso di pagamento da presentare allo sportello.

 

Versa con pagoPA

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Allegati

Regolamento

Delibera Tariffe

Manifesto

Dichiarazione Trimestrale 2022

Dich.sost. Diritto Esenzione

Dich.sost. Rifiuto al pagamento

D.M. 29 aprile 2022

Modello dichiarazione imposta di soggiorno

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Specifiche tecniche trasmissione modello

 

Per Informazioni:
Ufficio Tributi
Palazzo Pesarini – Via Verdi n. 4 San Piero in Bagno (FC)
E-mail: tributi@comune.bagnodiromagna.fc.it PEC: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it
Telefono: 0543/900424

 

Ultimo aggiornamento: 25/01/2024, 14:05

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