Accesso civico e accesso generalizzato (D.Lgs. 33/2013)

Accesso Civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Come presentare la richiesta di accesso civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto trasparenza, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L’accesso civico (ai sensi dell’art. 5 del decreto trasparenza) può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al RPCT e presentata tramite posta elettronica certificata o tramite posta ordinaria. Fa fede in tal caso la data del protocollo.

La richiesta di accesso civico va presentata tramite posta ordinaria o posta certificata a:

Comune Bagno di Romagna – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Via Giuseppe Verdi 4, Bagno di Romagna 47021 (FC)
bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it

Scarica il modello per la richiesta di Accesso Civico

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Segretario Generale
Dott.ssa Natascia Salsi
Tel. 0547/900411
salsi_n@comune.bagnodiromagna.fc.it


Accesso generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

Come presentare la richiesta di accesso generalizzato

L’esercizio dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
ATTENZIONE! Il diritto di accesso non comprende la possibilità di riprodurre, diffondere o utilizzare ai fini commerciali documenti consultati o acquisiti.

L’istanza va indirizzata, in alternativa:
– all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
– allo Sportello Facile.

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica alla casella di posta bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD):
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici; se la richiesta di accesso non è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del decreto trasparenza) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

I controinteressati

L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

a) diritto alla riservatezza intesa come tutela del dato personale nei casi in cui la diffusione dello stesso possa arrecare un pregiudizio concreto al soggetto titolare;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Richiesta di riesame al Responsabile per la Trasparenza

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto (30 giorni), o i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni

Ricorsi

Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al Difensore civico regionale.

Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso e informativa sul trattamento dei dati personali

Ultimo aggiornamento: 06/09/2024, 12:15

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