Competenze
La Giunta, come per legge, viene nominata dal Sindaco, subito dopo la sua elezione nella composizione stabilita dalla legge e dallo Statuto comunale. Gli assessori possono essere scelti anche all’esterno del Consiglio Comunale, a condizione che abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale e che non siano stati candidati non eletti nella consultazione elettorale comunale. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell’attuazione del programma di governo dell’Amministrazione e delle decisioni generali assunte dal Consiglio Comunale. Per agevolare la collaborazione degli Assessori, il Sindaco delega loro le sue competenze nelle materie che non ritiene di mantenere nella propria diretta competenza. Al pari del Consiglio Comunale, la Giunta assume le proprie decisioni mediante atti amministrativi (deliberazioni). Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali determina le competenze della Giunta in modo residuale, stabilendo cioè che spettano alla Giunta tutti gli atti di competenza degli organi di governo che non siano riservati alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale. In altri termini, fatta salva la competenza dei dirigenti (gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, direzione degli Uffici, organizzazione delle risorse umane), la Giunta fa tutto ciò che la legge non attribuisce espressamente al Consiglio Comunale e al Sindaco (e, laddove esistenti, agli organi di decentramento). Inoltre, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio, spetta alla Giunta l’approvazione dei regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, in sostanza in materia di politica del personale, inclusa la dotazione organica del personale.
Tipologia di organizzazione
Giunta comunale
Persone
Tutte le persone che fanno parte di questo ufficio: